Nuova proroga straordinaria per i fondi immobiliari quotati
Il Governo ha introdotto col decreto Ristori quater, pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale, la facoltà per i gestori dei fondi di modificare entro il 31
dicembre il regolamento per stabilire la possibilita’ di prorogare in via straordinaria il termine di durata dei fondi non oltre il 31 dicembre
2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti (la
«Proroga Straordinaria»).
Tale modifica del regolamento non e’ possibile solo nel caso in cui la scadenza al netto del periodo di grazia vada già oltre tale data.
Sarà quindi, almeno teoricamente, utilizzabile per il fondo Socrate in scadenza il 31 dicembre. Per i fondi che si trovano in periodo di grazia
l’ adozione della Proroga Straordinaria vale come revoca del
Periodo di Grazia, fermo restando che una volta scaduto il
termine della Proroga Straordinaria i gestori possono eventualmente
avvalersi nuovamente del Periodo di Grazia solo ed esclusivamente per
un termine pari alla durata residua del Periodo di Grazia alla data
di effettiva adozione della Proroga Straordinaria. Facendo un esempio pratico il fondo Atlantic 1 che nel 2020 ha utilizzato il primo anno del Periodo di Grazia potrebbe utilizzare nel 2021 e 2022 la Proroga Straordinaria e poi riprendere nel 2023 e 2024 il Periodo di Grazia.
L’adozione della Proroga Straordinaria necessita dell’ approvazione dell’assemblea dei partecipanti dei fondi con voto a maggioranza senza necessità di quorum. I gestori possono prevedere la riunione ed il
voto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
L’avviso di convocazione dell’assemblea e’ pubblicato, anche in
deroga ai termini di preavviso previsti nei regolamenti di gestione,
con un preavviso minimo di sette giorni di calendario.
Durante il periodo di Proroga Straordinaria e, ove il gestore vi
faccia ricorso, nel successivo Periodo di Grazia, la misura della
commissione di gestione su base annuale e’ ridotta di due terzi
rispetto alla commissione di gestione originariamente indicata nel
relativo regolamento al momento dell’istituzione del fondo gestito ed
e’ fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo.
Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in
conformita’ al presente articolo si intendono approvate in via
generale ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 19
gennaio 2015, sulla gestione collettiva del risparmio.